Art. 23
(Decadenza dell'autorizzazione unica)
1.
Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;
d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'articolo 28, comma 6.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).