Art. 10
(Provvedimenti attuativi)
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
2 bis.
Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:
a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:
a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
4.
Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:
a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 3/2024