LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/06/2017
Materia:
220.03 - Artigianato
330.03 - Formazione professionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 8
 (Certificazione di qualità per la birra artigianale)
1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA può concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.
2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), e dall' articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d'uso del marchio collettivo.
3. Le finalità previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall' articolo 2 della legge regionale 21/2002 .