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Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/2017
Materia:
220.03 - Artigianato
330.03 - Formazione professionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a) per "birra artigianale del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birra artigianale" cui all' articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli Venezia Giulia;
b) per "birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birrificio artigianale indipendente" di cui all' articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962 e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
c) per "controllo": attività svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;
d) per "origine": la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;
e) per "filiera": l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.