1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a)
per "birra artigianale del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birra artigianale" cui all'
articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354
(Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli Venezia Giulia;
b)
per "birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birrificio artigianale indipendente" di cui all'
articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962
e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
c) per "controllo": attività svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;
d) per "origine": la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;
e) per "filiera": l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.