LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/2017
Materia:
220.03 - Artigianato
330.03 - Formazione professionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 2
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
d) salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) favorisce la corretta informazione al consumatore;
h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;
i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.
3. Le finalità previste dal comma 2, lettera e), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
4. Le finalità previste dal comma 2, lettera f), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dall' articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).