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Legge regionale 9 giugno 2017, n. 23

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/06/2017
Materia:
220.03 - Artigianato
330.03 - Formazione professionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:
a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.