LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2017, n. 21

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/06/2017
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
120.01 - Consiglio regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 7
 (Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste)
1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con:
a) le organizzazioni sindacali;
b) le associazioni di imprese;
c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.
2. La Regione è autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata, dell'usura o dell'estorsione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.