Art. 7 bis
(Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
1.
La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce:
a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro;
b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro;
c) a seguito di danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, un indennizzo pari alle spese di riparazione e comunque non superiori a 5.000 euro per ogni singolo mezzo.
2.
L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023