LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13

Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/2017
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 8
 (Ricerca e conduzione di studi clinici)
1. Ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono anche degli incentivi di cui all'articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
2. Gli enti del Servizio sanitario regionale sede dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all'articolo 2 possono avviare attività di ricerca attraverso la conduzione di studi clinici, anche avvalendosi di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di:
a) identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e in particolare le forme più gravi e invalidanti;
b) identificare prestazioni di specialistica ambulatoriale e percorsi terapeutici validati per la cura della fibromialgia e in particolare le forme cliniche più gravi;
c) stimare con la maggiore accuratezza possibile i dati di prevalenza e di incidenza dei pazienti affetti da fibromialgia, con particolare riguardo alle forme più gravi e invalidanti.