LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 48

Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/01/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. Le amministrazioni comunali di Fiumicello e Villa Vicentina possono assumere, fino al 31 gennaio 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune a partire dall'1 febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
2. Entro il 31 gennaio 2018, i Consigli comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.
3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina al 31 gennaio 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina.
4. I consiglieri comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina continuano a esercitare, sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.
5.
Ai sensi dell' articolo 20, comma 2 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.