LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/10/2017
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 29
 (Referente tecnico per la gestione dell’impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un referente tecnico per la gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Un referente tecnico per la gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole sostituite al comma 1 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024