LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 24
 (Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato)
1. La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L’incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all’AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d’ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell’ente. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'articolo 23, comma 1, provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
c)
alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;

d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria;
d bis)   ( ABROGATA )
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 31 agosto 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
2 bis. Il Commissario incaricato garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio. Nell’ipotesi in cui le Consulte d’ambito siano interessate dalle procedure di cui all’articolo 26, comma 1, i saldi di bilancio sono trasferiti solo a conclusione delle procedure stesse.
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017