LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 8
 (Assemblee locali)
1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.
5. Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all' articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014 , pari o superiore a 100, il valore della popolazione residente in tali Comuni è aumentato del 50 per cento. Per le finalità del presente comma, il decreto di cui all' articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014 , include i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.
6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all' articolo 4 della legge regionale 26/2014 . I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
7. Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:
a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b);
d) ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.
8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.
9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.
10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.
12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).
Note:
1Comma 12 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 13/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.