LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/05/2016
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 26
 (Trasferimento di personale all'AUSIR)
1. Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell' articolo 2112 del Codice civile , ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.
3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
5. Il personale di cui al comma 1 ha la facoltà di conservare il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e, in tale ipotesi, può aderire agli avvisi di mobilità a evidenza pubblica delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ai fini del trasferimento del predetto personale interessato agli avvisi di mobilità non è richiesto alcun nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016