LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

TESTO VIGENTE dal 19/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/2017
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.05 - Personale regionale

CAPO II
  NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 2
  (Interpretazione autentica dell' articolo 151 della legge regionale 53/1981 )
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 , e successive modificazioni e integrazioni, ove si apra un procedimento penale nei confronti dei soggetti ivi indicati il rimborso delle spese legali è da intendersi ammesso in relazione a tutti gli oneri di difesa sostenuti dai soggetti medesimi in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari definita con provvedimento di archiviazione.
2. In via di interpretazione autentica dell' articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981 , e successive modificazioni e integrazioni, si intende che a tutti i soggetti ivi indicati spetta il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute nei giudizi ivi previsti compresi i giudizi contabili, nei limiti ritenuti congrui da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), della presente legge, si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti del personale regionale.
Art. 3
 (Norma transitoria)
1.In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h) della presente legge, si applicano anche ai giudizi e procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall' articolo 151 della legge regionale 53/1981 , come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2.Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.