LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

TESTO VIGENTE dal 19/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/2017
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall' articolo 151 della legge regionale 53/1981 , come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2.Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.