LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

CAPO VII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 20
 (Vigilanza)
1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.
2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e dal Corpo forestale regionale, in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. I soggetti che hanno effettuato l'accertamento e la contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.
Art. 21
 (Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) articolo 4, comma 2, lettere a), c) e d): da 200 euro a 2.500 euro per ogni geosito interessato;
b) articolo 4, comma 2, lettera b): da 500 euro a 5.000 euro per l'alterazione del regime idrico;
c) articolo 10, comma 2, lettera a): da 100 euro a 1.500 euro per ogni metro cubo di grotta interessata;
d) articolo 10, comma 2, lettere c) e d): da 500 euro a 5.000 euro per alterazioni ambientali permanenti, per alterazioni del regime idrico carsico e da 50 euro a 500 euro per tracciamenti non previamente comunicati;
e) articolo 10, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro per l'asportazione di concrezioni;
f) articolo 10, comma 5, e articolo 11, comma 6: da 50 euro a 500 euro nel caso di omissione delle comunicazioni previste;
g) articolo 11, comma 3: da 100 euro a 1.500 euro nel caso di fruizione delle grotte di notevole interesse pubblico in assenza dell'autorizzazione prevista o in difformità dalla medesima;
h) articolo 11, comma 7: da 500 euro a 2.500 euro nel caso di apertura di una nuova grotta turistica in assenza dell'autorizzazione prevista o di fruizione in difformità dalla medesima.
2. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti o in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno al patrimonio geologico e speleologico di cui alla presente legge è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi, ove possibile, secondo le modalità tecniche approvate dalla struttura regionale competente in materia. Ferme restando le previsioni di cui all' articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 , in caso di inosservanza alle modalità approvate la struttura regionale competente per materia provvede direttamente a spese del trasgressore.
3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.
4. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 1/1984 .