LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 33
 (Vigilanza e polizia mineraria)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.
2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell' articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale , riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.
4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018