LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 25
 (Collaudo)
1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.
2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:
a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);
b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;
c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;
d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.
(2)
4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.
5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.
8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018