LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2016 al 12/04/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 36
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione disciplina le competenze e le modalità di intervento degli enti operanti nel settore socio-abitativo al fine di improntare la loro azione al conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale delle politiche abitative.
2. Il presente titolo disciplina l'ordinamento, le funzioni e le attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale al fine di uniformare gli strumenti di attuazione e le modalità di gestione del patrimonio immobiliare dalle stesse gestito.
3. La gestione del patrimonio di edilizia sovvenzionata è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità allo scopo di ottimizzare le risorse impiegate nel perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 37
 (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)
1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito, Ater, istituite con l' articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle Ater ed è redatto secondo lo schema-tipo di Statuto predisposto dalla Regione. Esso è adottato dal Direttore generale e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
3. Alle Ater si applica la disciplina generale delle persone giuridiche del libro V, titolo V, capo V, del codice civile per quanto compatibile.
4. Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale e a tal fine gestiscono unitariamente le seguenti funzioni: programmazione economica e finanziaria e gestione contabile e di bilancio, gestione del personale, uffici legali, servizi informatici e trattamento degli utenti in essere e potenziali. Devono, altresì, uniformare le procedure di gara e i contratti.
5. Le Ater amministrano il patrimonio edilizio alle stesse attribuito, sia in proprietà sia in gestione, e hanno competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali, così come definite all'entrata in vigore della presente legge.
6. Sono organi delle Ater:
a) il Direttore generale di ciascuna Azienda;
b) il Collegio unico dei revisori dei conti.
Art. 38
 (Funzioni delle Ater)
1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative e, in particolare, provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;
g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative per il tramite dei Tavoli per le politiche abitative di cui all'articolo 8;
i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all'articolo 8, progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;
k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;
l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.
2. Per le attività di cui a comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
3. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.
4. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.
Art. 39
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, tra coloro che possiedono un diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche e private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.
2. Il Direttore generale è l'organo di vertice dell'Azienda che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata e individuati nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione. È responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e delle relazioni istituzionali e assolve le funzioni di rappresentanza legale e di organo di amministrazione dell'ente. Sovrintende inoltre alla gestione dell'Azienda perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Quando leggi regionali o altri atti normativi menzionano l'Amministratore unico o il Direttore delle Ater, la menzione si intende riferita al Direttore generale.
4. In particolare il Direttore generale:
a) adotta lo statuto di cui all'articolo 37, il regolamento di organizzazione e le eventuali modifiche;
b) nomina e revoca le figure dirigenziali dell'Azienda;
c) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;
d) adotta il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;
e) assume gli atti amministrativi di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna;
f) risponde alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente per materia, del proprio operato svolto nell'ambito della programmazione regionale;
g) adotta i Piani di vendita degli alloggi alienabili da sottoporre all'approvazione preventiva della Giunta regionale;
h) approva i regolamenti interni sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza dei direttori e la dotazione organica del personale;
i) esercita, altresì, tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti nazionali e regionali;
j) nello svolgimento dei propri compiti è coadiuvato dalle figure dirigenziali tra le quali individua e nomina il suo sostituto per lo svolgimento delle funzioni in caso di impedimento o assenza.
5. Ai sensi dell' articolo 11, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione del canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), i provvedimenti di annullamento e revoca dell'assegnazione degli alloggi emessi dal Direttore generale, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sia soggetto a graduazioni o proroghe.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro individuale di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto ivi compresa l'attribuzione degli obiettivi e le conseguenze del loro mancato raggiungimento, la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile e revocabile. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto non oltre i centottanta giorni successivi alla cessazione dell'incarico del Presidente della Regione.
7. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede alla revoca dell'incarico di Direttore generale con conseguente risoluzione in via anticipata del contratto di lavoro.
Art. 40
 (Conferenza del sistema regionale delle Ater)
1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Direttori generali delle singole aziende.
2. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all'adozione di procedure, comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia.
3. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia convoca la Conferenza in ordine all'attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4. La Direzione centrale convoca, altresì, la Commissione ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 41
 (Collegio unico dei revisori dei conti)
1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità mensile di carica al lordo delle ritenute di imposta, il criterio per l'individuazione del rimborso annuale e del limite massimo dello stesso, spettante a ciascun componente effettivo per le spese accessorie e di missione.
3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
4. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente effettivo è disposto il subentro di un componente supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
5. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale sugli atti delle Ater che implicano impegni di bilancio in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.
6. Il Collegio unico dei revisori dei conti attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio e comunica il risultato della verifica di cassa relazionando ai rispettivi Direttori generali, con cadenza semestrale in ordine all'attività di controllo espletata.
7. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete il controllo contabile e il controllo legale ai sensi dell' articolo 2409 bis del codice civile .
8. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ater, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di edilizia al quale è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.
9. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
10. Il Collegio di concerto con la Conferenza dei Direttori generali elabora lo schema tipo del bilancio.
Art. 42
 (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della presente legge.
2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.
3. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore generale dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'Ater designato dal Consiglio delle autonomie locali;
d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.
4. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.