Art. 85 bis
(Centri commerciali naturali)
1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le funzioni distributive rivestono un ruolo significativo per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo, finalizzato al recupero, promozione e valorizzazione delle attività economiche, in particolare delle produzioni locali, al miglioramento della vivibilità del territorio e dei servizi ai cittadini e ai non residenti.
2. I centri commerciali naturali sono costituiti in forma di, società di capitali, società consortili e associazioni con finalità commerciali e perseguono gli scopi di cui al comma 1 mediante iniziative di qualificazione e innovazione dell'offerta commerciale, di sviluppo della promozione commerciale, di acquisizione di servizi innovativi di supporto alle attività delle imprese aderenti ed eventi di animazione territoriale.
3. Ai centri commerciali naturali possono aderire, in qualità di soggetti interessati, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e il Comune competenti per territorio e altri enti e associazioni che si prefiggano lo scopo di valorizzare il territorio.
4. Al fine di sostenere le attività di cui al presente articolo, i centri commerciali naturali possono accedere ai contributi di cui all'articolo 100.>>.