LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/12/2015
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003 , come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:
a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
b) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di promozione sportiva dall' articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);
e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all' articolo 20 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell' articolo 6 della legge regionale 27/2012 .
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell' articolo 6 della legge regionale 23/2013 .
4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all' articolo 2 della legge regionale 8/2003 .
6. Il regolamento di cui all' articolo 29 della legge regionale 8/2003 , come sostituito dall'articolo 18, è adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.