<<Art. 29
(Regolamento di attuazione)
1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.
2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.>>.