Art. 82
(Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche; la Giunta regionale approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.
3. Il piano economico e finanziario di cui al comma 1, corredato dell'ultimo bilancio approvato, è inviato alla Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali, per il parere di competenza, entro quindici giorni dall'adozione preliminare ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, anche in ordine alla coerenza con i dati di bilancio del consorzio, entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive è approvato lo schema di piano economico e finanziario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 50, L. R. 31/2017