Art. 80
(Piano industriale)
1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.
2. La struttura del piano è definita con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.
3. Il piano è approvato entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 4, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di riordino.
4. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, finanze e politiche economiche e europee, entro sessanta giorni dal ricevimento, si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.
5. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.