Art. 30
(Contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Vito al Torre un contributo straordinario per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3838 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Torre per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio".
4. All'onere complessivo di 35.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.