LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/10/2015
Allegati:
Materia:
320.10 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 3
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi.
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008 .
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 13/2023