1.
Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in particolare:
a) l'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'articolo 4;
b) le modalità di erogazione dell'intervento economico;
c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;
f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari;
g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all'articolo 2, nonché le ulteriori cause di decadenza dalla misura medesima;
i) le modalità di valutazione del bisogno;
j) i contenuti del patto di inclusione;
k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 59, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.