LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

CAPO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010 );
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
Note:
1Articolo 14 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 15
 (Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Note:
1Articolo 15 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
Art. 16
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
3Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
4Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.