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Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 3
 (Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni)
1. In relazione alle esigenze operative della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.