LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.