LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12

Misure urgenti per le autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale

Art. 6
 (Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998 , le procedure di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , con risorse proprie della Regione stessa, al solo fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi e socio assistenziali. Con la legge finanziaria regionale, annualmente, sono determinate le modalità per il vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi da utilizzare da parte degli enti locali che attuano le procedure di cui al presente comma, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali stessi. Ai fini del computo complessivo della spesa del personale, quella relativa al personale oggetto delle procedure di cui al presente comma resta a carico dell'ente locale interessato.
2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998 , possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 10, L. R. 15/2014