LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano la disciplina del "Sistema regionale integrato" di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), in attuazione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2014-2017, siglato in data 23 ottobre 2014. In particolare sono definite per gli enti locali della regione le norme che prevedono il concorso dei medesimi enti alle manovre di finanza pubblica nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità e al contenimento della spesa.
2. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:
a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2015-2017, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito del protocollo Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;
b) a ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
3. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
4. Per il triennio 2015-2017, sulla base di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014, ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 3, sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del protocollo Stato-Regione per gli anni 2014-2017, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale pari al 45 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in base al protocollo Stato-Regione sul patto di stabilità per gli anni 2014-2017.
6. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in una percentuale pari almeno al 30 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione.
7. Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 5, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 2, lettera a), assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione diretta di servizi socio assistenziali.
8. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile di ogni anno del triennio 2015/2017:
a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno del triennio 2015/2017 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali di cui ai commi 4 e 5;
b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità, nonché le direttive relative alla modulistica.
9. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, in esito ai monitoraggi relativi alle dichiarazioni di cessione di spazi verticali e orizzontali e alle richieste di acquisizione dei medesimi, nonché le relative tempistiche di attuazione. Le tempistiche devono comunque rispettare le scadenze fissate dal protocollo Stato-Regione per gli anni dal 2014 al 2017 per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
10. La modulistica di cui al comma 8, lettera b), e le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
11. Gli spazi finanziari verticali regionali di cui al comma 5 sono suddivisi in due quote:
a) quota generale, da ripartirsi secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale;
b) quota straordinaria, da destinare a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente.
12. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.
13. Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale.
14. La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo.
15. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 16 e 17. Periodicamente le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.
16. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 2, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:
a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008.
17. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 5, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.
18. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 16 e 17, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure premiali e penalità anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali.
19. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:
a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 15;
b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
c) vigila sull'andamento della spesa di personale;
d) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
e) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
f) verifica la congruità delle cessioni o richieste di spazi finanziari regionali in collaborazione con i servizi finanziario e tecnico dell'ente locale.
20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 16.
22.
Al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << triennio 2012-2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << triennio 2015-2017 >>.

23.
Alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 >>.

24.
Alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << dello 0,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 >>.

25.
Alla lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << a decorrere dal 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dal 2015 >>.

26.
Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << del triennio 2007-2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << del triennio 2011-2013 >> e le parole << del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente >> sono sostituite dalle seguenti: << del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 >>.

27.
Prima del comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.>>.

28.
Al comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e >> sono soppresse.

29.
Alla lettera b) del comma 27 e alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << , nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) >> sono soppresse.

30.
Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole << delle assunzioni >> sono soppresse.

31. In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.
32. Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
33. Al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono essere autorizzati dall'Amministrazione regionale a convertire il beneficio di contribuzioni regionali di parte capitale totalmente o parzialmente liquidate o solo concesse finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, con le modalità previste ai commi da 34 a 39. La riduzione del debito residuo può essere determinata dall'estinzione del mutuo o dalla sua rinegoziazione qualora questa comporti la parziale riduzione del capitale residuo.
34. Sono convertibili ai sensi del comma 33 tutti i contributi regionali una tantum o concessi in quote annuali costanti, entro la data di entrata in vigore della presente legge e solo nel caso in cui l'importo concesso non sia stato ancora utilizzato dall'ente locale alla data di presentazione della richiesta di conversione e a condizione che la contribuzione regionale risulti pari o inferiore al costo dell'estinzione del mutuo o dei mutui da estinguere o rinegoziare. Sono esclusi dal beneficio i contributi concessi a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui.
35. Entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati eventuali canali contributivi per i quali i relativi incentivi non sono soggetti alla conversione.
36. Nel caso in cui il contributo regionale da convertire ai sensi dei commi 33 e 34 sia un trasferimento in conto capitale assegnato in quote annuali costanti, la conversione è possibile solo per le quote già erogate dalla Regione, fino alla data di presentazione della domanda. Le restanti annualità sono disimpegnate dal bilancio regionale con il decreto che autorizza la conversione.
37. Gli enti locali interessati presentano entro il 30 aprile 2015 richiesta motivata di conversione all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio, indicante:
a) l'oggetto, l'importo e la scadenza del mutuo da estinguere o da rinegoziare;
b) l'ammontare della contribuzione regionale, la normativa di riferimento e gli estremi del provvedimento di concessione;
c) il valore finanziario dell'operazione, inteso come costo complessivo dell'operazione di estinzione o di rinegoziazione del mutuo, con indicazione anche delle eventuali penali per estinzione anticipata;
d) l'adeguata motivazione circa la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista e l'effetto in termini di riduzione del debito residuo conseguente all'estinzione o alla rinegoziazione.
38. Le Direzioni centrali competenti, in relazione ai singoli contributi regionali che accolgono la richiesta presentata ai sensi del comma 37, autorizzano la conversione, dispongono gli eventuali atti conseguenti e ne danno comunicazione alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
39. La rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l'abbattimento del debito residuo di cui ai commi 33 e 34 è presentata entro diciotto mesi dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione alla conversione del beneficio di contribuzioni regionali, corredata della documentazione probatoria necessaria a dimostrare l'estinzione del mutuo e l'onere dell'operazione oppure, nel caso di rinegoziazione, la riduzione del debito residuo dalla stessa derivante.
40. Il beneficio della conversione di cui ai commi da 33 a 39 per abbattimento del debito non è cumulabile con quello previsto all'articolo 10, commi da 28 a 32.
41.
I commi 27 e 28 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.

42. In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
43. I finanziamenti regionali concessi con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, relativi agli interventi principali di cui ai rispettivi accordi quadro, sono revocati qualora gli interventi medesimi non siano iniziati entro il 28 febbraio 2017. Sono fatti salvi i maggiori termini di realizzazione degli interventi già accordati con atti di proroga espressi dell'Amministrazione regionale.
44. Le eventuali economie realizzate a seguito della conclusione dell'intervento principale, finanziato con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora richiesta la destinazione alla realizzazione di opere complementari, sono restituite alla Regione per la quota relativa al finanziamento regionale.
45. Il termine di rendicontazione degli interventi per situazioni particolari dei Comuni finanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 10, comma 89, Tabella J, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dell'articolo 13, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 10, comma 73, Tabella J, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è fissato, a pena di revoca del finanziamento, al 31 dicembre 2015 a condizione che i lavori di realizzazione inizino entro il 31 marzo 2015.
46. In via straordinaria i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione, per l'anno 2014, entro il 31 maggio 2015. Tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
47.  
( ABROGATO )
(2)
49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), lavori di pubblica utilità di cui all' articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
49 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità  e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.
50.  
( ABROGATO )
(6)
51.  
( ABROGATO )
(7)
52. La disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 11 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 trova applicazione anche per gli acquisti di immobili appartenenti al demanio dello Stato.
53. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, nonché di cui all'articolo 13, comma 45, della legge regionale 18/2011, è confermato a favore del Comune di Majano per la ristrutturazione e l'adeguamento delle scuole medie, dell'annessa biblioteca e della palestra facenti parte del Centro studi, della vicina scuola materna, nonché per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".
54. Entro il 30 giugno 2017, a pena di revoca del finanziamento, il Comune di Majano trasmette, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli edifici suddetti e presenta la rendicontazione di tutte le spese sostenute, di cui al comma 53, entro il 31 dicembre 2019.
55. Il termine di rendicontazione dell'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare "De Colle", sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian D'Isonzo, San Pier D'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città Mandamento", a valere sulle risorse ASTER 2008, è fissato al 31 ottobre 2015.
56. Il finanziamento di 450.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16 settembre 2008, a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), nonché di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 14/2012, è confermato per la sistemazione del fondo del campo di calcio secondario e della cartellonistica dell'impianto sportivo di base nel Comune di Pagnacco.
57. Entro il 30 giugno 2019, a pena di revoca del finanziamento, il Comune di Pagnacco trasmette, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la rendicontazione del finanziamento regionale di cui al comma 56.
58.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) i commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 6, 6 bis, 7, 9, 10, 11, 13, 14 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
c) i commi 3, 3 bis, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
Note:
1Parole aggiunte al comma 49 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2015
2Comma 47 abrogato da art. 65, comma 1, lettera m), L. R. 18/2015
3Parole sostituite al comma 43 da art. 6, comma 21, L. R. 33/2015
4Comma 49 sostituito da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 33/2015
5Comma 49 bis aggiunto da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 33/2015
6Comma 50 abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 33/2015
7Comma 51 abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 33/2015
8Parole sostituite al comma 54 da art. 41, comma 1, L. R. 3/2016
9Parole sostituite al comma 57 da art. 10, comma 13, L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 57 da art. 9, comma 23, L. R. 44/2017
11Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole sostituite al comma 54 da art. 10, comma 35, L. R. 13/2019