LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, assicurandone l’accesso e la fruizione alle persone con disabilità, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, inclusive, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
(3)
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
(4)
4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4Parole soppresse al comma 3 da art. 109, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
5Comma 4 sostituito da art. 109, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6Comma 7 abrogato da art. 109, comma 1, lettera e), L. R. 3/2024