LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 12
 (Disposizioni finanziarie)
1. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e annuale per l'anno 2013, con uno stanziamento di 80 milioni di euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.5069 e del capitolo 9999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".
3. All'onere di 80 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
4. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale".
5. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 4 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. All'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dall'applicazione del comma 8 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista all'unità di bilancio 1.3.6 e al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 3, è istituito, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 4.5.270 il capitolo 2998 con la denominazione "Rientri derivanti dal finanziamento concesso al Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - Sezione smobilizzo crediti della PA regionale e locale".