LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<3. In considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5.>>.

2.
Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:
<<5. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.>>.

3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.
4.  
( ABROGATO )
(8)
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
7 bis.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
(3)
9.  
( ABROGATO )
(6)
10. Per quanto non previsto al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
11.
Sono abrogati l' articolo 3 della legge regionale 8/2001 e l' articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico << Burlo Garofolo >> di Trieste e << Centro di riferimento oncologico >> di Aviano).

12. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2012 degli Enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2012.
13. All' articolo 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
al comma 4 le parole << contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari. >> sono sostituite dalle seguenti: << contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità:

a) adeguamento e ampliamento delle strutture;

b) mantenimento degli animali e interventi sanitari.
>>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.>>.

14.
Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 20/2012 , come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture ".

15.
Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012 , come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari ".

16.
I commi 5, 6, 7 e 8 dell' articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), sono sostituiti dai seguenti:
<<5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall' articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:
a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;
b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.
5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.
5 ter. I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).
6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.
6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.>>.

17. In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, comma 5, della legge regionale 25/1999 , come modificato dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell' articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nella seguente misura:
a) per 146.788,87 euro per gli interventi di cui all' articolo 8, comma 5, lettera a), della legge regionale 25/1999 , a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.1.1134 e sul capitolo 4647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) per 450.493,67 euro per gli interventi di cui all' articolo 8, comma 5, lettera b), della legge regionale 25/1999 , a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.2.1134 e sul capitolo 4649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire i fondi di cui al comma 17, lettera a), in proporzione al numero delle colonie feline censite con decreto del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 147/VETAL, del 25 febbraio 2013, come integrato dal decreto n. 395/VETAL del 3 maggio 2013.
19.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), le parole << realizzati dalle Università e dagli Istituti scientifici nell'ambito degli accordi di cui al comma 1. >> sono sostituite dalle seguenti: << proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento. >>.

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Comma 7 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
5Parole sostituite al comma 6 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
6Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 7 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
7Comma 3 sostituito da art. 8, comma 15, L. R. 20/2015
8Comma 4 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
9Comma 5 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
10Comma 6 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
11Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
12Comma 7 bis abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
13Comma 10 sostituito da art. 8, comma 17, L. R. 20/2015
14Parole soppresse al comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 27/2018