LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti privati di cui al comma 1, non è richiesto ai Comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive di rilevanza internazionale che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia.>>;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << entro il 31 gennaio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione della manifestazione sportiva >> e alla lettera a) le parole << o dell'attività >> sono soppresse;

2)
al comma 1 bis le parole << entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 gennaio successivo alla presentazione della domanda al 28 febbraio del secondo anno successivo alla presentazione della domanda >>;

3)
al comma 1 ter le parole << la richiesta dell'importo contributivo minore >> sono sostituite dalle seguenti: << il punteggio complessivo maggiore >>;

4)
al comma 2 bis dopo le parole << legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) >> sono aggiunte le seguenti: << , né con i contributi ottenuti a valere su fondi scritti a bilancio a favore di soggetti individuati >>;

5)
al comma 4 le parole << entro il 28 febbraio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 marzo >>.

2.
AI comma 397 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 settembre 2013 >>.

3. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi nell'anno 2012 ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è prorogato al 31 agosto 2013.
4. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall' articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012 .
5. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 21/2006 , sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 80.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall' articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012 .
7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. Per le finalità previste dall' articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 40.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall' articolo 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 .
9. Per le finalità derivanti dal comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro di cui una quota pari al 60 per cento è destinata in misura paritaria ai sistemi bibliotecari dei Comuni capoluogo e della Provincia di Gorizia, e la quota rimanente è suddivisa in parti uguali tra gli altri sistemi bibliotecari.
11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12.  
( ABROGATO )
(2)
13.  
( ABROGATO )
(1)
14. Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 6, commi 8 e 9, della legge regionale 4/1999 , non si applicano agli enti e alle organizzazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
15.
Al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive), dopo le parole << legge regionale 22/2010 >> sono inserite le seguenti: << dei Titoli II e III >>.

16. Limitatamente alle assegnazioni contributive disposte nell'anno in corso, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale, sportivo e del tempo libero, l'importo dell'eventuale avanzo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, relativi all'anno di concessione del contributo regionale, che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
17. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 58, della legge regionale 27/2012 , è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5924 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalla rideterminazione dei finanziamenti nel settore culturale".
18. Ai sensi dell' articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con riferimento ai fondi disponibili per l'esercizio in corso, interventi a carattere straordinario per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.
19. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle stesse, l'assegnazione dei contributi, la loro concessione ed erogazione, nonché per il contenuto delle convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 ). Il contributo massimo previsto per gli interventi individuati con deliberazione della Giunta regionale è fissato in 100.000 euro, quello minimo in 20.000 euro. Almeno la metà dei fondi disponibili è riservata a interventi da attuare in prevalenza nei territori della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ), proposti da enti e organizzazioni aventi statutariamente sede, principale o secondaria, nella Provincia di Udine.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 739.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatro Sloveno - Društvo Slovensko gledališce di Trieste, un finanziamento straordinario nella misura massima di 150.000 euro, a sollievo delle esistenti obbligazioni per il pagamento di quote associative e contributi annuali dovuti dall'Associazione in qualità di socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.
22. Il finanziamento di cui al comma 21 è concesso a domanda dell'ente interessato corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase come socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
24.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le parole << di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti, come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) >> sono soppresse.

25. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti a ciascun soggetto riconosciuto ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 29/2007 in misura proporzionale agli importi previsti a favore dei medesimi soggetti dall' articolo 6, comma 52, della legge regionale 27/2012 .
26. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 25 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.
28. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è prevista la spesa di 51.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 per la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.
31.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << di competenza regionale in materia di politiche giovanili >> sono sostituite dalle seguenti: << in ambito culturale, artistico e sportivo a favore dei giovani >>.

32. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011 , alla data di entrata in vigore della presente legge.
33.  
( ABROGATO )
(3)
34.
Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << anni 2010 e 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << anni 2010, 2011, 2012 e 2013 >>.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera pp), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera u), L. R. 22/2021