LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2013
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), prima delle parole << ad avvalersi di soggetti esterni >> sono inserite le seguenti: << a ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), e >>.

2. Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo da parte degli enti interessati che non hanno presentato domanda per l'esercizio in corso per la realizzazione di attività connesse alla partecipazione alla Fondazione Dolomiti UNESCO, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). La domanda è presentata al Servizio regionale competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, istituita ai sensi dell' articolo 6, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione.
5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di salvaguardia di cui all' articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), a sostenere gli oneri connessi all'attività di ricognizione delle aree vincolate, oggetto della pianificazione paesaggistica regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è prevista la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del "Fondo per l'ambiente" di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per l'attuazione di iniziative volte a favorire la minore produzione di rifiuti, nonché le attività di recupero di materie prime e di energia.
10. La Giunta regionale, come previsto dall' articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997 , provvede ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare le risorse di cui all' articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), allocate sul capitolo di spesa 2159, al fine di iscriverle nella pertinente unità di bilancio e nel pertinente capitolo di spesa, per le finalità del "Fondo per l'ambiente", previste dall' articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione a quanto disposto dal comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1, relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2013