LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Norme urgenti in materia di gestione del territorio)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.>>.

2.
In relazione al disposto di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: << Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione >>.

3. La disposizione di cui all' articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all' articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002 , si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 .
4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei Consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 continuano a operare le disposizioni relative alla liquidazione previste dai relativi atti di delegazione.
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all' articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.>>.

6. All' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << e per l'accesso telematico alla banca dati >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010 , come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".
11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12.
Il comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente:
<<14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.>>.

13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".
15.
Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole << Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna >>.

16.  
( ABROGATO )
(6)
17.  
( ABROGATO )
(7)
18.  
( ABROGATO )
(8)
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
(2)
22.  
( ABROGATO )
(3)
23.  
( ABROGATO )
(4)
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.
25.
I commi 63, 64 e 65 dell' articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono sostituiti dai seguenti:
<<63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.
64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.
65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.>>.

26.  
( ABROGATO )
(9)
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
(5)
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
4Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
5Comma 28 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
6Comma 16 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
7Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
9Comma 26 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
10Comma 27 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
11Comma 19 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
12Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
13Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo. Detto comma risulta abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 6/2013: il giudizio della Corte investe il periodo di vigenza della disposizione assoggettata alla declaratoria di incostituzionalità.
14Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.