LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 8
 (Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)
1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.
1 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 1 e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione, anche di durata pluriennale, con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui ai commi 1 e 1 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi medesimi in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
4Con riferimento ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
5Parole sostituite al comma 1 bis da art. 29, comma 1, L. R. 2/2016
6Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 31/2017
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 12/2018
8Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 12/2018