LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2013
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1.
Ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore del Comune di Rivignano Teor è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto per assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale e garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, è destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per il nuovo Comune risultante da fusione, che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni interessati alla fusione; la medesima deliberazione definisce altresì la tempistica di rendicontazione.
3. L'assegnazione di cui al comma 1 è concessa d'ufficio. L'impegno è disposto nell'anno 2013 entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per il 50 per cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Teor, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale. La liquidazione è disposta in tre rate: la prima, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 marzo 2014, la seconda, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 settembre 2014, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di primo impianto>>.
5. All'onere complessivo di 2.500.000 euro per l'anno 2013, derivante dal disposto di cui al comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo 9710/12 di cui alla Tabella J, riferita all' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).