LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'assistenza medica-psico-pedagogica di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'attività diretta all'inserimento lavorativo svolta nell'anno 2012.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni dirette alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo di 250.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinato lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2013 all'uopo iscritto sull'unità di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14.
Sono abrogati i commi 30 e 31 dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

15. L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili e sulle tematiche di interesse dell'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti "Dopo-Durante Noi" del Friuli Venezia Giulia Onlus di Pordenone.
16. Per il sostegno delle attività di cui al comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti "Dopo-Durante Noi" del Friuli Venezia Giulia Onlus un contributo di 15.000 euro.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 9162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
19.
Il comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:
<<26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.>>.

20. Per le finalità previste dal comma 26 dell' articolo 9 della legge regionale 11/2011 , come sostituito dal comma 19, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 1879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4079 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo Culturale Onlus "L'Antica Quercia" di Fanna un finanziamento straordinario di 20.000 euro a sostegno della realizzazione di una serra polifunzionale, destinata all'inserimento occupazionale di persone con disabilità in collaborazione con i servizi territoriali sanitari e sociali.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto preliminare;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
26. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 24 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 8476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
28.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 " Friuli Occidentale " un contributo straordinario di 872.000 euro per la realizzazione di un centro di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, già inserito nella programmazione locale, destinato all'accoglienza di persone disabili e finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie e finalizzati al contenimento dei costi.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare e dei costi previsti, elaborata da un tecnico abilitato.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 872.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro un contributo in conto capitale per i lavori di completamento del servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa redatta da un tecnico abilitato.
33. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 31 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .
34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere "A. del Colle" di Venzone, un contributo straordinario di 35.000 euro per la manutenzione e messa a norma dei locali adibiti all'attività istituzionale.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo, un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori di adeguamento e completamento dei locali adibiti all'attività istituzionale.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
41. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << a inserire il personale afferente la struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità, secondo il fabbisogno annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva >> sono sostituite dalle seguenti: << ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale >>;

b)
le parole << verrà annualmente individuata >> sono sostituite dalle seguenti: << e le risorse necessarie verranno annualmente individuate >>.

42.  
( ABROGATO )
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo, nella misura indicata dal comma 47, un contributo straordinario finalizzato a contenere le rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia gestito dallo stesso Comune.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
45. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 44 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 50 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
46. L'ammontare del contributo di cui al comma 43 non può superare la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e le entrate riferibili al medesimo periodo. Qualora, in sede di rendicontazione, risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota già erogata e non spettante. Per quanto non previsto dalla presente norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128/Pres.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro a sostegno delle attività istituzionali.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2013. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale "Uniti Per Aiutare" di Udine un contributo straordinario di 15.000 euro, a parziale copertura delle attività realizzate nell'anno 2012 per la realizzazione di un servizio educativo e di avvio alla pratica sportiva per bambini e ragazzi nel Comune di Udine.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi con i quali sono state realizzate le attività, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi sostenuti. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla realizzazione del progetto "Modulo respiro madre con bambino".
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa dell'iniziativa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, nella misura indicata dal comma 60, un contributo straordinario finalizzato a sostenere le attività e le azioni di divulgazione, comunicazione e informazione presso le Associazioni aderenti al Forum stesso.
58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.
59. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 58 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione, il contributo medesimo è erogato in via anticipata in unica soluzione e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
61. Nelle more dell'approvazione per l'anno 2013 del programma annuale di cui all' articolo 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Province a parziale copertura delle spese per l'attuazione degli interventi da esse programmati nel settore socio occupazionale a favore dei cittadini stranieri immigrati.
62. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 61 è presentata dalle Province alla Direzione e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.
63. Il contributo spettante alle singole Province ai sensi del comma 61 è determinato in misura proporzionale al numero della popolazione extracomunitaria residente nei territori di riferimento, come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT.
64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 62 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
65. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio.
67. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
68. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 67 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 .
69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4091 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'azione dell'Associazione "Unione delle comunità ed associazioni di immigrati in Friuli Venezia Giulia - UCAI", con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 15.000 euro, da destinare al funzionamento dell'associazione medesima e alle attività delle associazioni aderenti.
71. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
72. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
73. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
74.  
( ABROGATO )
(9)
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
79.  
( ABROGATO )
80.  
( ABROGATO )
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85.  
( ABROGATO )
86.  
( ABROGATO )
87.  
( ABROGATO )
88.  
( ABROGATO )
89.  
( ABROGATO )
90.  
( ABROGATO )
91.  
( ABROGATO )
92.  
( ABROGATO )
93.  
( ABROGATO )
94.  
( ABROGATO )
95.  
( ABROGATO )
96.  
( ABROGATO )
97.  
( ABROGATO )
98.  
( ABROGATO )
99.  
( ABROGATO )
100.  
( ABROGATO )
101.  
( ABROGATO )
102.  
( ABROGATO )
103.  
( ABROGATO )
104.  
( ABROGATO )
105.  
( ABROGATO )
106.  
( ABROGATO )
107.  
( ABROGATO )
108.  
( ABROGATO )
109.  
( ABROGATO )
110.  
( ABROGATO )
111.  
( ABROGATO )
112.
Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunte in fine le parole: << I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile. >>.

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi in conto interessi finalizzati all'abbattimento del costo del denaro sui mutui, della durata massima di venti anni, stipulati da operatori qualificati ai sensi dell' articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione, sul territorio regionale, di alloggi da concedere in locazione con opzione di riscatto.
114.  
( ABROGATO )
(8)
115. Le disposizioni attuative, le categorie di qualificazione e le classifiche di importo degli operatori di cui al comma 113 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
116. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
117. Al fine di assicurare un sostegno alle famiglie nel mercato del credito al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate di mutui per la prima casa, l'Amministrazione regionale, per l'anno 2013, è autorizzata a:
a) erogare, per il tramite delle banche mutuanti, nell'ambito del rapporto convenzionale con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di mutuo nell'ambito dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; in materia di contributi regionali pluriennali a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la sospensione delle rate di mutuo disposta in attuazione dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni non costituisce impedimento al proseguimento del rapporto contributivo a favore dei soggetti beneficiari;
b) erogare contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.
119. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera b), sono svolte dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.
120. L'intervento in conto capitale di cui al comma 117 è cumulabile con altre agevolazioni.
121. Gli oneri per gli interventi di cui al comma 117, lettera a), trovano copertura nella liquidità residua del Fondo costituito presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002, come certificata dal soggetto gestore nei rendiconti amministrativi riferiti all'anno 2012 delle rispettive gestioni fuori bilancio.
122.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, il Fondo istituito ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9/1999 , in relazione al bando emesso nell'anno 1999 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è soppresso. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione riferita all'anno 2012, le disponibilità residue del Fondo relativo al bando emesso nell'anno 1999, sono riversate dal soggetto gestore alla gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002 che continua a operare quale organismo pagatore per gli interventi di cui al comma 117, lettera a).

123.
Eventuali ulteriori recuperi a valere sulla gestione fuori bilancio soppressa ai sensi del comma 122 sono gestiti unitamente alle risorse della gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002. Le eventuali risorse non utilizzabili saranno rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

124. Per le finalità previste dal comma 117, lettera b), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
125. Con riferimento agli incentivi all'assunzione previsti dalla vigente normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro, ivi compresi gli incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, trovano applicazione i principi di cui all' articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
126. La disposizione di cui al comma 125 trova applicazione alle domande di contributo presentate a decorrere dall'1 gennaio 2013.
127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.
128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione.
129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.
130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.
131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a otto mesi.
132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.
133. Al progetto di cantiere, se non già precedentemente presentato, deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale.
133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere.
134.  
( ABROGATO )
135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.
136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.
137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
138. All' articolo 15 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.>>;

b)
al comma 4 dopo le parole << le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia >> sono inserite le seguenti: << , a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, >>;

c)
al comma 7 le parole << di cui all'articolo 10, comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 14, comma 1 >>.

139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività svolte a favore delle famiglie dall'Associazione Diamo Peso al Benessere Onlus, con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 20.000 euro.
140. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 139 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
141. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 140 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
142. Per le finalità previste dal comma 139 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia-A.I.R.R.I.-F.V.G. di Trieste un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", in qualità di Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all' articolo 6 della legge regionale 41/1996 , un finanziamento straordinario di 120.000 euro per la compartecipazione alla realizzazione di un centro residenziale per disabili adulti gravi/gravissimi presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro di Morsano al Tagliamento.
147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
b) convenzione stipulata con l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro contenente la definizione degli oneri imputati all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e le modalità di gestione del servizio residenziale.
148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, l'Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Lucinico e la Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
150. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 149 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra i soggetti di cui al comma 149, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione AISM sezione provinciale di Gorizia e l'Associazione di volontariato Spiraglio di Monfalcone a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
153. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra le due associazioni, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus La Cuccia di Staranzano un contributo straordinario a sostegno delle attività istituzionali.
156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Onlus MACC, Mutua Assistenza del Credito Cooperativo di Staranzano un contributo straordinario, a titolo di sostegno, per le spese connesse alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo nelle aree socio assistenziale, educativa e sanitaria denominato "Centro COMETA Comunità e territorio per la non autosufficienza", per il livello territoriale del bacino d'ambito e distretto sanitario, con immobile da realizzarsi ex novo su terreno concesso in uso, in base alla convenzione stipulata tra le parti, dal Comune di Staranzano, al fine dell'avvio di una struttura multiservizi orientata prevalentemente ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e dei disabili adulti.
159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Lybra Onlus di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.
162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sklad Mitja Cuk di Opicina un contributo straordinario di 10.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.
165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine - Dipartimento Scienze Mediche e Biologiche, un contributo straordinario di 20.000 euro per l'avvio di uno studio epidemiologico su mortalità, incidenza e sopravvivenza per tumore nelle donne isontine, preliminare a uno studio complessivo che riguardi anche la popolazione maschile isontina, nonché altri territori regionali in cui vengano individuati eccessi per tumore rispetto alla media regionale e/o nazionale.
168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attività di ricerca e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino a sollievo degli oneri in linea capitale per la ristrutturazione della sede.
171. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.
174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .
175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Diocesi stessa stipula per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento alle norme di legge dei locali destinati per le finalità assistenziali della sede della Fondazione Caritas Trieste Onlus.
177. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.
180. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa.
181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
182. Al fine di garantire la ricaduta sul territorio regionale e la capitalizzazione degli interventi oggetto del progetto "All4You - Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale strumento di benessere dei giovani", finanziato al quarto avviso del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Austria 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'aumento di costo derivante dalle nuove azioni progettuali del medesimo progetto, approvate con procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del Programma Italia - Austria in data 8 ottobre 2012.
183. Per le finalità previste dal comma 182 è autorizzata la spesa di 105.820 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.8.2.3402 e del capitolo 3047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
184. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2012 ai sensi dell' articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e ai sensi dell' articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2013 purché riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2012.
185.
I commi 30, 31 e 32 dell' articolo 9 della legge regionale 22/2010 sono abrogati.

186. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti per sostenere gli interventi e le azioni previsti dall' articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), tenuti a rendicontare ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.
188.
Al comma 105 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 le parole: << Le modalità di rendicontazione >> sono sostituite dalle seguenti: << A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione >>.

189.  
( ABROGATO )
190.
Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole << n. 2 "Isontina", n. 4 "Medio Friuli", n. 5 "Bassa Friulana" e n. 6 "Friuli Occidentale" >> sono soppresse.

191. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Comma 118 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 5/2013
2Comma 12 sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 5/2013
3Comma 21 sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 5/2013
4Comma 22 sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 5/2013
5Comma 173 sostituito da art. 9, comma 7, L. R. 5/2013
6Comma 174 sostituito da art. 9, comma 7, L. R. 5/2013
7Parole sostituite al comma 51 da art. 9, comma 8, L. R. 6/2013
8Comma 114 abrogato da art. 9, comma 12, L. R. 6/2013
9Comma 74 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
10Comma 75 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
11Comma 76 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
12Comma 77 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
13Comma 78 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
14Comma 79 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
15Comma 80 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
16Comma 81 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
17Comma 82 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
18Comma 83 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
19Comma 84 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
20Comma 85 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
21Comma 86 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
22Comma 87 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
23Comma 88 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
24Comma 89 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
25Comma 90 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
26Comma 91 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
27Comma 92 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
28Comma 93 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
29Comma 94 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
30Comma 95 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
31Comma 96 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
32Comma 97 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
33Comma 98 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
34Comma 99 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
35Comma 100 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
36Comma 101 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
37Comma 102 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
38Comma 103 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
39Comma 104 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
40Comma 105 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
41Comma 106 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
42Comma 107 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
43Comma 108 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
44Comma 109 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
45Comma 110 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
46Comma 111 abrogato da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2013
47Parole soppresse al comma 128 da art. 16, comma 1, L. R. 21/2013
48Comma 133 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 21/2013
49Comma 179 sostituito da art. 30, comma 5, L. R. 13/2014
50Parole aggiunte al comma 180 da art. 30, comma 7, L. R. 13/2014
51Parole aggiunte al comma 133 da art. 9, comma 35, lettera a), L. R. 27/2014
52Comma 134 abrogato da art. 9, comma 35, lettera b), L. R. 27/2014
53Comma 112 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
54Parole soppresse al comma 170 da art. 55, comma 1, L. R. 29/2017
55Parole sostituite al comma 131 da art. 8, comma 5, L. R. 25/2018
56Comma 189 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.
57Comma 42 abrogato da art. 43, comma 1, lettera t), L. R. 22/2021
58Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
59Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
60Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
61Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.