LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1.
Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << per la durata di due anni >> sono sostituite dalle seguenti: << per la durata di tre anni >>.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.
2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.
3. In considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5.
4. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita.
5. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.
6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei commi 2 e 2 bis, è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati.
7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.
8. Per l'anno 2013, al fine di garantire un finanziamento commisurato al mantenimento dei livelli assistenziali esistenti nei settori sanitario e sociale, l'utile rilevato in sede di chiusura della gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2011, destinato con delibera di Giunta regionale n. 1754 dell'11 ottobre 2012 ad accantonamenti a debito verso la Regione nei bilanci dei singoli Enti, e gli importi accantonati ai sensi dell' articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) nell'anno 2012, costituiscono disponibilità economica e finanziaria dell'intero Servizio sanitario regionale a sostegno delle attività e degli interventi rientranti nella programmazione sanitaria e, come tale, sono iscritti nei bilanci degli Enti a copertura dei costi programmati per le esigenze del Servizio sanitario regionale che ciascun Ente è chiamato a sostenere come da programmazione 2013.
9.
Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), dopo le parole << contributo straordinario per >> sono inserite le seguenti: << l'acquisto, nonché >>.

10. In deroga a quanto disposto dall' articolo 8, comma 24, della legge regionale 14/2012 , la domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 della medesima legge è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) CRO di Aviano un contributo di 150.000 euro per la realizzazione del progetto "Core facility" finalizzato allo studio dei radiofarmaci per la diagnosi e la cura innovativa dei tumori.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
13. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 12 concede il contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.1137 e del capitolo 4138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
15.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e d), la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è autorizzata in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.>>.

16. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18/2012 , come inserito dal comma 15, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 5/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 3, L. R. 5/2013
4Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 3, L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 4, L. R. 5/2013
6Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 6/2013
7Comma 5 sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 6/2013