LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/11/2012
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 33
 (Sanzioni)
1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i);
c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);
d) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 3;
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 5/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 23, L. R. 20/2015
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 21, L. R. 13/2019
8Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Lettera c bis) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.