LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa.
6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci e sono pubblicate per estratto, a cura dell’ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.
11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento totale per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), e allo 0,05 per cento dell’investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.
12.  
( ABROGATO )
13. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all’esercizio dell’impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell’impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 12, comma 27, lettera h), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
3Parole soppresse al comma 7 da art. 128, comma 1, L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 11 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
5Parole sostituite al comma 13 da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 39, lettera b), L. R. 13/2022