LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
 (Intesa fra Stato e Regione)
1. L'intesa di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa è espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.
2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa può essere rilasciata, l'Assessore regionale competente in materia di energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.
3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilità ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilità complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.
4. L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014