LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nonché in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 , e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:
a) separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e attività d'impresa;
b) trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
c) libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;
d) tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;
e) promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
f) semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.
Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 111/2004 , la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare:
a) promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento delle risorse finanziarie;
b) programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica regionale a sostegno delle attività portuali;
c) favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale;
d) promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e reti infrastrutturali e logistiche;
e) fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , atti di indirizzo per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.
3. All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare:
a) elabora il Piano regolatore portuale;
b) predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo articolo 7;
c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;
d) realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;
e) affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
f) assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;
g) autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali;
h) rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 3
 (Attribuzioni del Comune)
1. Per le finalità della presente legge il Comune:
a) partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
b) esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'articolo 6;
c) interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.
Art. 4
 (Intesa con lo Stato)
1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;
b) condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all' articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;
c) partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse dello Stato.