LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Ambito portuale)
1. L'ambito portuale è delimitato dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e definisce l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, alle infrastrutture stradali, ferroviarie e della logistica.
2. Sono considerati ambito portuale gli specchi acquei, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali.
3. Possono essere incluse nell'ambito portuale anche aree non appartenenti al demanio marittimo, purché funzionali all'esercizio delle attività portuali. La regolazione dell'uso delle aree private, nel rispetto della destinazione indicata dal Piano regolatore del porto, è definita prioritariamente mediante accordi con i soggetti proprietari delle aree e degli impianti non demaniali. In caso di mancato accordo la Regione stabilisce la disciplina per l'utilizzo delle aree private con provvedimento amministrativo.