LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Intesa con lo Stato)
1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;
b) condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all' articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;
c) partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse dello Stato.