LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 111/2004 , la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare:
a) promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento delle risorse finanziarie;
b) programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica regionale a sostegno delle attività portuali;
c) favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale;
d) promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e reti infrastrutturali e logistiche;
e) fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , atti di indirizzo per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.
3. All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare:
a) elabora il Piano regolatore portuale;
b) predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo articolo 7;
c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;
d) realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;
e) affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
f) assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;
g) autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali;
h) rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022